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I diritti della maternità sono introdotti dal Testo Unico n. 151 del 26 marzo 2001 e prevedono diverse garanzie anche a tutela del papà. Le donne con un lavoro dipendente sono più agevolate rispetto a chi non è una lavoratrice dipendente.
L’astensione obbligatoria
Tra i diritti della maternità, rientra l’astensione obbligatoria dal lavoro. Oggi, infatti, la futura mamma dipendente può scegliere di astenersi dal lavoro un mese prima del parto e i successivi quattro mesi dopo la nascita del bebè. Naturalmente, può anche continuare a rimanere a casa due mesi prima e tre dopo il parto, recuperando sempre i giorni non goduti in caso di parto anticipato. La normativa prevede, infatti, nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta che i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengano aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo.
Il congedo parentale
Entrambi i genitori possono usufruire del congedo parentale (chiamato in passato congedo facoltativo): possono, cioè, astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo entro il primo anno di vita del bambino). In pratica, se la mamma usufruisce di 6 mesi, il padre può usufruire di un massimo di 5 mesi. Solo fino ai tre anni del bambino, però, chi usufruisce del congedo ha diritto a un’indennità pari al 30 per cento dello stipendio.
I permessi per l’allattamento
Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a riposi giornalieri, per allattare il figlio, di due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere, di un’ora al giorno se l’orario è inferiore.
I diritti del papà
Anche il papà può usufruire dei diritti della maternità. Può così astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio ma solo se la madre è venuta a mancare o ha un’infermità molto seria oppure ha l’esclusivo affidamento del bambino.
Anche il padre poi dispone di un periodo di astensione dal lavoro facoltativo in modo continuativo o frazionato di 6 mesi elevabile a 7 se fruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. In tal caso il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a 11 mesi.
Gli stessi diritti dell’allattamento, e i relativi trattamenti economici, vengono ora riconosciuti anche al padre, quando il bambino è affidato solo a lui, la madre non sia lavoratrice dipendente (per esempio se lavora autonomamente o come libera professionista), la madre lavoratrice dipendente non si avvalga dei riposi che le spettano di diritto.