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Sono in arrivo nuove regole sulle diciture che dovranno essere presenti sulle etichette alimentari atte a migliorare l’informazione e la tutela del consumatore. Si tratta del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che è in vigore dal 7 novembre 2011, ma la sua applicazione è scaglionata al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove norme.
Che cosa cambia
– Dal 1° gennaio 2014 si applicano le nuove disposizioni relative alle etichette delle carni macinate, cioè stabilisce i limiti in percentuale di grasso e di tessuto connettivo appunto per le carni macinate.
– Dal 13 dicembre 2014 si applicheranno tutti i contenuti del regolamento a esclusione dell’obbligo delle indicazioni nutrizionali. Le informazioni da fornire al consumatore sono numerose, tra le quali: denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti, condizioni di conservazione e/o d’impiego, quantità, durata di conservazione, origine di provenienza, metodo di produzione, indicazione specifica della natura nel caso degli olii e grassi vegetali, presenza di eventuali allergeni.
– Dal 13 dicembre 2016 si applicheranno anche le disposizione relative all’obbligo delle indicazioni nutrizionali. Tuttavia le indicazioni nutrizionali riportate sulle etichette su base facoltativa tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016 dovranno essere conformi alle disposizioni del nuovo regolamento.
Tutti gli alimenti
Il campo di applicazione riguarda tutti gli alimenti forniti al consumatore finale, compresi quelli forniti alle collettività, ma anche dalle collettività, come ristoranti, trattorie, mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, fast food. Tutte le collettività dovranno essere pronte a comunicare l’informativa riguardante l’eventuale presenza di allergeni in maniera facilmente visibile e chiaramente leggibile, affinché il consumatore sappia che quel determinato alimento è suscettibile di provocare allergie e/o intolleranze. Di conseguenza, non sarà consentito fornire tali informazioni solo su richiesta del consumatore.
Novità per chi è allergico
Rispetto all’attuale normativa il Reg. (UE) 1169/2011 introduce due novità sostanziali in merito all’argomento allergeni:
– La denominazione della sostanza/prodotto allergenico dovrà essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo;
– Si dovrà ripetere il nome dell’allergene ogni qualvolta esso sarà presente in più ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici presenti nell’alimento.
Sono esenti dagli obblighi di etichettatura con le informazioni per il consumatore finale gli alimenti pre-incartati nella grande distribuzione “per la vendita diretta”. Con questo Reg. la sicurezza nutrizionale diventa obiettivo comune del consumatore finale e dell’industria alimentare.