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L’assegno di maternità è un contributo economico che la mamma non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La madre lavoratrice, invece, può chiedere l’assegno di maternità se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
1.672,65 euro complessivi per ogni figlio
L’assegno di maternità per i bambini nati nel 2013 è di 1.672,65 in caso di madre non lavoratrice. In caso di madre lavoratrice, l’assegno varia in base alla retribuzione percepita dalla donna. L’assegno di maternità spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
Per cittadine comunitarie e non
L’assegno spetta alle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Spetta anche alle cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per un lungo periodo.
Reddito non superiore a una certa cifra
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi e i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Il valore dell’Ise da non superare è fissato a 34.873,24 euro annui (riferiti al 2012) per nuclei di tre persone. Occorre comunque informarsi bene tramite i Caf convenzionati con il Comune di residenza.
Entro sei mesi dalla nascita del bimbo
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Alla domanda dovranno essere allegati alcuni documenti, come la dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno e un’autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno, come residenza, cittadinanza…