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Quando la data del parto si avvicina, è normale che i genitori si informino sui diritti di cui possono godere dopo la nascita del bebè. Proprio in merito al congedo parentale, il recente decreto sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia contenuto nel Jobs Act, ha introdotto importanti novità, che però saranno valide solo per il 2015, in via sperimentale. Vediamo le principali.
Di che cosa si tratta
Ricordiamo che il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un totale complessivo di sei mesi, che possono essere goduti tutti insieme o frazionati, subito dopo la nascita del piccolo o quando si ammala. I genitori hanno anche la possibilità di usufruire entrambi del congedo.
Fino ai 12 anni del bambino
Dopo l’approvazione del Jobs Act, cambiano innanzitutto i tempi di fruibilità. Il limite massimo entro cui è possibile godere del congedo parentale, infatti, è stato esteso dagli otto anni di vita del bambino ai 12. Anche la soglia entro cui richiedere il prolungamento del congedo in caso di figli con handicap passa dagli otto anni del bambino ai 12 anni.
Stipendio al 30% fino ai sei anni di età
Modificata anche la retribuzione. Durante i periodi di congedo facoltativo dal lavoro, la mamma e/o il papà percepiscono sempre il 30% della loro retribuzione (a carico degli enti previdenziali), ma non più fino ai tre anni del bambino bensì fino ai sei anni.
Congedo anche a ore
Grazie alle novità introdotte, ciascun genitore può sempre scegliere di prendere il congedo parentale a ore piuttosto che su base giornaliera. Non solo. È anche possibile chiedere, in alternativa al congedo parentale, il part-time per un periodo analogo. Al termine, l’orario di lavoro ritorna alla normalità. Mamma e/o papà non sono più obbligati a dare un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui vogliono iniziare l’astensione: possono chiederlo fino a cinque giorni prima. Il limite si abbassa a due giorni nel caso di astensione su base oraria.
Se il parto avviene in anticipo
Inoltre, se il parto avviene in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni del congedo di maternità non goduti prima della nascita del bebè si aggiungono al periodo di congedo post parto, anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei cinque mesi.