Seggiolini auto bambini: la nuova normativa, quali scegliere e fino a che altezza

Lorenzo Marsili A cura di Lorenzo Marsili Pubblicato il 28/06/2024 Aggiornato il 28/06/2024

Obbligatorio per legge, con la nuova normativa europea di omologazione, la UN ECE R129, il seggiolino per auto deve essere scelto in base all’altezza del bambino.

Seggiolini auto bambini: la nuova normativa, quali scegliere e fino a che altezza

Dal 1 settembre 2024 tutti i seggiolini in commercio saranno omologati in base all’altezza e non al peso, come in passato, rispondendo alla normativa europea di omologazione UN ECE R129, detta anche erroneamente i-Size (visto che non tutti i seggiolini omologati ECE R 129 sono i-Size). Rispetto al passato, con la R129, la scelta del seggiolino è dettata non più dal peso e dall’età del piccolo, ma dalla sua altezza, con due sole tipologie di seggiolino che mandano in soffitta il vecchio sistema di catalogazione a Gruppi di Peso. Almeno fino ai 150 cm (o al raggiungimento dei 12 anni di età), infatti, la nuova legge prevede che il bambino viaggi seduto su un’apposita alzatina (car seat).

 Non sarà, infatti, più possibile produrre o vendere seggiolini omologati UN ECE R44, norma introdotta negli anni ’80 e ora quasi alle spalle. “Quasi”, perché, in ogni caso, i seggiolini omologati R44 sono ancora considerati sicuri e chi ne avrà acquistato uno entro il 31 agosto 2024, dopo il 1 settembre potrà comunque continuare a utilizzarlo senza incorrere in sanzioni.

La normativa di riferimento resta comunque l’articolo 172 del Codice della Strada “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta” che, sui seggiolini in auto indica come per i bambini di statura inferiore al metro e cinquanta sia l’obbligatorio utilizzare sistemi di ritenuta adeguati e omologati secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

La nuova normativa da settembre 2024

L’obbligatorietà della R129 riguarda principalmente la vendita e i produttori. Lato consumatori, questo cambiamento garantisce seggiolini maggiormente performanti e sicuri, sottoposti a test più stringenti, che introducono anche la simulazione di impatti laterali per passare l’omologazione e garantire, così, ai più piccoli una maggiore protezione durante i viaggi in auto.

La scelta del seggiolino più adatto passa ora a due sole tipologie di prodotto:

  • Seggiolini i-Size sotti i 100 cm, corrispondente a grandi linee ai Gruppi 0 e 1, sotto i 18 kg della precedente normativa;
  • Seggiolini i-Size da 100 a 150 cm, equiparabile ai Gruppi 2 e 3 della R44, da 15 al 36 kg.

La normativa R129 prevede, inoltre, il posizionamento del seggiolino in senso contrario di marcia con obbligo di protezione contro gli impatti laterali, fino ai 15 mesi di vita del bambino. Un’accortezza che garantisce maggiore efficacia nella protezione della testa e del collo anche con semplici frenate.

Alzatine auto: quando si devono usare?

La nuova normativa aggiornata anche per l’utilizzo dell’alzatina, anche detta rialzo, sprovvista di braccioli, con l’unico fine di alzare il bambino sopra il livello dei sedili e permettergli di utilizzare appunto le cinture di sicurezza. Le alzatine per bambini inferiori a 125 cm devono essere provviste di schienale e agganciate sempre alle cinture di sicurezza. Le alzatine sono quindi obbligatorie per i bambini fino ai 12 anni di età qualora non abbiano raggiunto un’altezza di 150 cm.

Le multe in arrivo

Non rispettare le direttive comporta una sanzione che, oltre a decurtare cinque punti della patente, si concretizza in una multa dagli 80 ai 323 euro e, in caso di recidiva entro i due anni, alla sospensione della patente per un periodo compreso tra 15 giorni e due mesi.

Seggiolini, auto non a norma

Vista la nuova normativa, è bene informarsi prima di scegliere o di acquistare un seggiolino adatto all’occasione di uso. Per una valutazione in sicurezza è fondamentale leggere con attenzione l’etichetta applicata sui seggiolini auto, così da verificarne la norma adottata per l’omologazione. Sul prodotto viene, infatti, riportato espressamente il codice della normativa (UN ECE R44 e successive modifiche o UN ECE R129, che dal primo settembre sarà l’unico acquistabile).

Importante, inoltre, consultare la lista dei veicoli compatibili con le diverse tipologie di seggiolini, che solitamente si trova sul sito internet dell’azienda produttrice. Infine, in caso di seggiolino “ereditato” o, comunque, di seconda mano, occorre valutare con attenzione le sue condizioni, assicurandosi che sia integro, sicuro e risulti stabile dopo l’installazione in auto e nella protezione del bambino. Senza dimenticare, ovviamente, di consultare l’etichetta di omologazione, anche in vista di viaggi in auto con i bambini per ponti e vacanze.

Parametri UN ECE R44, ovvero seggiolini auto 0-36 kg

Per completezza, vista comunque la possibilità di continuare a utilizzarli, è bene conoscere anche le norme che regolavano i seggiolini R44. Pensati per bambini da 0 a 36 kg, questi seggiolini si suddividono in base a varie fasce relative al peso dei piccoli.

La UN ECE R44 prevede trasporto in senso contrario di marcia fino ai 9 kg del bambino, ma non l’obbligo di protezione contro gli impatti laterali. Stilata tenendo conto del peso del bambino, distingue cinque specifiche categorie:

Gruppo 0: dalla nascita ai 10 kg

Al gruppo 0 rientrano i seggiolini auto che vanno dalla nascita ai 10 kg. Le navicelle sono il sistema più idoneo per il trasporto dei neonati. Si tratta di un vero e proprio lettino dove il bebè può stare sdraiato in tutta comodità e sicurezza. Queste navicelle devono essere fissate all’auto con appositi kit d’installazione omologati, senza i quali la navicella non può essere utilizzata in auto (non è possibile, cioè, fissarla con le sole cinture di sicurezza dell’auto!). Le navicelle delle carrozzine non predisposte al trasporto in auto non possono essere utilizzate a questo scopo.

Gruppo 0+: dalla nascita a 13 kg 

I bambini fino a 13 kg possono essere trasportati su seggiolini auto del gruppo 0+. Questa tipologia di seggiolino permette una posizione del bambino inclinata e sostiene la schiena. Va sempre installato in senso contrario rispetto alla direzione di marcia e mai in presenza di airbag attivato. I seggiolini di questo gruppo dispongono di cinture incorporate per la ritenuta del bambino, che vanno sempre allacciate, anche in caso di brevi tragitti.

Gruppo 0+/1: dalla nascita a 18 kg

Se si utilizza un seggiolino appartenente al Gruppo 0+/1 i bambini dalla nascita fino al raggiungimento di 9 kg devono viaggiare in senso contrario a quello di marcia dell’auto. Tra i 9 e i 13 kg si può decidere se mantenere la poltroncina contro il senso di marcia o orientarla fronte strada, secondo le preferenze del bambino e dei genitori, anche se è consigliabile, da un punto di vista della sicurezza, mantenere la posizione contraria al senso di marcia fino al raggiungimento dei 13 kg di peso. Successivamente, il seggiolino deve essere girato verso il senso di marcia. I seggiolini Gruppo 0+/1 dispongono di cinture incorporate per la ritenuta del bambino, che vanno sempre allacciate, anche in caso di brevi tragitti.

Gruppo 1: da 9 a 18 kg

I bambini da 9 a 18 kg che utilizzano un seggiolino Gruppo 1 devono viaggiare obbligatoriamente in senso di marcia. Anche i seggiolini di questo Gruppo dispongono di cinture incorporate per la ritenuta del bambino, che devono sempre essere allacciate.

Gruppo 2/3: da 15 a 36 kg 

I seggiolini auto del Gruppo 2/3 coprono un utilizzo dai 15 ai 36 kg di peso del bambino. Si dividono in diverse categorie: seggiolini con schienale rigido, cuscini-rialzo, seggiolini con schienale staccabile che si trasformano in cuscini-rialzo (in genere, si consiglia di preferire i rialzi dotati di schienale e poggiatesta perché assicurano una maggior protezione laterale e, inoltre, facilitano il passaggio corretto della cintura dell’auto).

Dispositivi anti abbandono 

La normativa sui seggiolini auto in Italia è diventata più restrittiva dopo alcuni episodi tragici che hanno visto come protagonisti i bambini in auto con genitori e parenti. Nel 2019 il Governo ha varato una legge per un dispositivo anti abbandono da applicare ai seggiolini auto, in modo da non rischiare, come a volte è tragicamente capitato, di dimenticare il minore in auto.

Dal 2019, l’artico 172 del Codice della Strada prevede infatti l’obbligo dotarsi di dispositivo anti abbandono per il seggiolino auto per tutti i bambini con meno di quattro anni. Esistono seggiolini che lo prevedono già integrato ma, nella maggior parte dei casi, devono essere acquistati a parte. Ne esistono di diversi modelli, ma i più sicuri sono certamente quelli da porre sotto la seduta del piccolo, così da rivelarne la presenza senza necessità di accenderli ogni volta. Il dispositivo deve essere attivato ogni qual volta un bambino si siede sul seggiolino e deve anche segnalare situazioni di pericolo attraverso un richiamo visivo, sonoro o percettivo. Questo dispositivo è solitamente collegato al bluetooth dello smartphone e deve essere conforme alla normativa UE e quindi avere la marcatura CE.

 
 
 

In breve

Il seggiolino auto è indispensabile per i viaggi brevi e lunghi con i bambini. Fino il bambino compie 12 anni e finché raggiunge il metro e mezzo di altezza sono obbligatori. Devono essere comprati nei modelli previsti in base alle normative europee vigenti che si differenziano per alcune caratteristiche.

 

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