Argomenti trattati
Il congedo di paternità è il periodo di astensione del lavoro di cui il padre, se è lavoratore dipendente, può godere dopo la nascita, l’affido o l’adozione di un figlio. Ha la durata di dieci giorni oppure di venti in caso di nascita di gemelli ed è obbligatorio. La legge prevede infatti sanzioni amministrative fino a 2500 euro per i datori di lavoro che impediscano ai lavoratori di usufruire di questo periodo di astensione dal lavoro voluto proprio perché si possa instaurare sin da subito il legame padre/figlio e perché la mamma, almeno nei primissimi giorni dopo il parto, possa avere l’appoggio totale del partner.
Non va confuso con il congedo parentale che è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui hanno diritto entrambi i genitori e che vede per il 2025 un’importante novità riguardante il fatto che i primi tre mesi di congedo parentale vengono pagati tutti all’80% dello stipendio. E non va confuso neppure con il congedo di paternità alternativo che va a sostituire, totalmente o in parte, quello di maternità qualora sussistano particolari condizioni come la morte o l’infermità della madre oppure l’affidamento esclusivo del neonato al padre.
Come funziona
Il congedo di paternità è un periodo durante il quale il padre di un bimbo appena nato, dato in affido o adottato può restare vicino al piccolo astenendosi obbligatoriamente dal lavoro. L’obbligatorietà del provvedimento nasce dalla necessità di favorire nei primi giorni di vita un contatto tra il neonato e il padre, fondamentale per lo sviluppo di una solida relazione parentale nonché per offrire supporto alla madre nella iniziale gestione del piccolo. Entrato in vigore nel 2001 è riservato ai lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici. Risultano quindi esclusi dal congedo di paternità:
- i padri con un lavoro autonomo
- coloro che sono iscritti alla Gestione Separata
Durante il congedo di paternità viene riconosciuto al padre il 100% dello stipendio che viene anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Inps.
I datori di lavoro sono obbligati a concedere il congedo di paternità obbligatorio: il decreto-legge n° 105 del 30 giugno 2022 ha previsto sanzioni finanziarie, da 516 a 2582 euro per i datori di lavoro che impediscono ai lavoratori di godere interamente e in modo libero del congedo di paternità obbligatorio.
Durata
Il congedo di paternità obbligatorio ha la durata di dieci giorni lavorativi che arrivano a venti in caso di parto plurimo. In base a preferenze e necessità della famiglia questo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro può essere goduto:
- in un arco di tempo che va da due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita. In caso di affidamento si prende come riferimento la data di affidamento o collocamento temporaneo, mentre per l’adozione ci si rifà alla data di ingresso in famiglia oppure in Italia qualora si tratti di un’adozione internazionale.
- nello stesso periodo del congedo di maternità riservato per legge alle mamme lavoratrici
Il padre può decidere di godere del congedo di paternità obbligatorio anche suddividendolo in giorni ma non può invece frazionarlo ad ore.
Come richiederlo
Nel caso in cui il padre sia un lavoratore dipendente del settore privato non è necessario che presenti nessuna domanda all’Inps. Deve però comunicare al proprio datore di lavoro, in forma scritta, i giorni in cui intende usufruire del congedo di paternità, tenendo conto della data presunta del parto, e deve farlo almeno cinque giorni prima della prevista data di astensione dal lavoro.
I lavoratori che ricevono lo stipendio direttamente dall’Inps (è il caso dei lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo, degli stagionali, degli addetti ai servizi domestici e familiari, dei disoccupati e dei sospesi dal lavoro che non percepiscono la cassa integrazione) devono fare domanda direttamente all’Inps e possono procedere in tre modi diversi:
- inserire la domanda online sul sito dell’Inps attraverso il servizio dedicato
- contattando il contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure allo 06 164 164 se si chiama da un cellulare
- rivolgendosi a un ente di patronato che provvederà all’inoltro telematico della domanda.
Differenza congedo parentale e di paternità
Il congedo di paternità non va confuso con quello parentale. La prima differenza sta nel fatto che il congedo di paternità come abbiamo visto sopra è obbligatorio (proprio come esiste un congedo maternità obbligatorio) mentre la scelta di usufruire del congedo parentale è affidata alla completa discrezionalità dei genitori che possono decidere di goderne a pieno, in parte o di non goderne del tutto.
Il congedo parentale offre quindi la possibilità sia alla madre che al padre, lavoratori dipendenti, di astenersi dal lavoro per un massimo di 10 mesi, che possono essere ripartiti tra i due genitori. I mesi di congedo possono arrivare fino 11 se il padre si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo oppure frazionato, di almeno tre mesi. Questo periodo di astensione facoltativa dal lavoro può essere usufruito, sempre in maniera continuativa oppure frazionata, entro il 12esimo anno di vita del figlio.
E’ sul congedo parentale che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto una novità: mentre fino al 2024 i mesi astensione facoltativa retribuiti all’80% dello stipendio erano due, ora sono stati portati a tre. Le mamme e i papà che lavorano e che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 potranno quindi usufruire di tre mesi di congedo parentale, fino al sesto anno di vita del bambino, pagati all’80% della retribuzione media giornaliera di riferimento.
Differenza congedo di paternità obbligatorio e alternativo
Esiste anche una differenza tra il congedo di paternità obbligatorio e il congedo di paternità alternativo. Come si può capire già dall’aggettivo che lo definisce, il congedo di paternità alternativo può essere fruito dal padre in sostituzione di quello di maternità in presenza di determinate e precise condizioni:
- nel caso in cui la madre sia morta, subito dopo il parto o comunque durante il periodo di congedo di maternità obbligatorio, oppure che si trovi in condizioni di grave infermità tali da impedire l’accudimento del neonato. Qualora si presenti una di queste evenienze, il padre ha diritto al congedo di paternità alternativo anche qualora la madre non sia o non sia stata lavoratrice. La durata del congedo è pari al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui la madre non ha usufruito, in tutto oppure in parte.
- nel caso in cui la madre abbia abbandonato il figlio
- nel caso in cui il neonato sia in stato di affidamento esclusivo al padre.
Il congedo di paternità alternativo ha la durata complessiva di cinque mesi, pari a quella del congedo di maternità obbligatorio: il padre ha il diritto di non lavorare per tutto il congedo di maternità non fruito dalla madre oppure solo per la parte residua di cui la mamma non ha potuto godere. Il congedo di paternità alternativo, al pari di quello di maternità, prevede per tutto il periodo un indennizzo pari all’80% dello stipendio.
Per poter godere del congedo di paternità alternativo, al momento della domanda (che si può presentare con le stesse modalità del congedo di paternità obbligatorio) il padre deve fornire all’Inps la documentazione che attesti la presenza di una delle condizioni che consentono di usufruire della misura. Può trattarsi quindi del certificato di morte oppure della documentazione medica che attesta lo stato di infermità della madre nonché la copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo del minore oppure ha stabilito la decadenza della patria potestà della madre qualora questa abbia abbandonato il neonato.