Argomenti trattati
Il congedo parentale è il periodo di astensione dal lavoro di cui hanno diritto sia la madre che il padre che lavorano. È su base volontaria, a differenza del congedo di maternità e del congedo di paternità che sono obbligatori.
La durata è diversa in base al tipo di inquadramento lavorativo, dipendente, autonomo, iscritto alla gestione separata. In tutti i casi il periodo di congedo è usufruibile a mesi, a giornate ma anche ad ore. In questo caso occorre fare un’apposita domanda all’Inps oltre a dare al datore di lavoro un preavviso di almeno due giorni.
In base alla legge di Bilancio 2025 i primi tre mesi di congedo vengono indennizzati all’80% dello stipendio, fatta eccezione per i lavoratori della pubblica amministrazione che hanno diritto a un primo mese indennizzato al 100% dello stipendio. Il congedo facoltativo viene indennizzato dall’Inps ma viene anticipato dal datore di lavoro direttamente in busta paga.
Come funziona
Il congedo parentale è una misura messa a punto per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano nella gestione dei figli. Si tratta infatti di un periodo in cui è consentito assentarsi dal lavoro, per scelta personale e non per obbligo come succede per il congedo di maternità e il congedo di paternità.
Ha una durata diversa in base all’inquadramento lavorativo di chi ne usufruisce:
- i lavoratori dipendenti hanno diritto a 10 mesi complessivi tra i due genitori che diventano 11 se il padre usufruisce del congedo per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Il periodo di congedo deve essere usufruito entro i 12 anni del figlio.
- i lavoratori iscritti alla gestione separata godono di un congedo di 9 mesi complessivi da usufruire entro i 12 anni del bambino.
- i lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo per genitore da godere nel primo anno di vita del piccolo.
Perché sia una misura il più possibile di supporto per i genitori, il congedo parentale può essere usufruito:
- in mesi
- a giorni
- a ore
Questo significa che sia le mamme che i papà hanno diritto di usufruire del congedo nelle modalità che ritengono più opportune in base alle loro esigenze: giornate o mesi congedo possono essere così essere alternati con giornate in cui si lavora oppure si fruisce del congedo solo per alcune ore. Questo sempre tenendo conto che nel caso in cui si decidesse di usufruire del congedo ad ore occorre fare riferimento al proprio contratto di lavoro, di categoria oppure aziendale, per conoscere le modalità con cui è possibile fruire del congedo in questa specifica modalità. Se non esiste una regolamentazione stabilita dalla categoria in cui si lavora o dall’azienda dove si opera, si fa riferimento al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. in base al quale è possibile usufruire di un numero di ore di congedo che non superi la metà delle ore giornaliere di lavoro.
In pratica se la giornata lavorativa è di otto ore si può usufruire del congedo per quattro ore e così via. Il congedo parentale viene indennizzato sempre su base giornaliera. Quando la somma delle ore di congedo usufruite raggiunge il monte ore di una giornata lavorativa, dal computo totale delle giornate di congedo viene tolta una giornata. In ogni caso sul sito Inps alla pagina “My INPS” è possibile verificare di quanti giorni di congedo si è goduto e quanti se ne ha ancora a disposizione così da poterli suddividere al meglio sulla base dellle necessità familiari.
Domanda Inps
Le domande per il congedo parentale, in qualunque modo se ne usufruisca, vanno inviate all’Inps prima dell’inizio del congedo, al limite anche il giorno stesso in cui si inizia a godere del congedo. In ogni caso il genitore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro con un preavviso di non meno di due giorni nel caso in cui si usufruisca del congedo ad ore che diventano cinque nel caso di fruizione mensile o giornaliera.
La domanda per il congedo ad ore è diversa, comunque, rispetto a quelle per le altre due modalità di fruizione, mensile e giornaliera. Questo vuol dire che se un genitore in un determinato periodo, supponiamo il mese di marzo, vuole usufruire sia della modalità di congedo ad ore sia di quella giornaliera dovrà inoltre due domande diverse.
Per il congedo parentale ad ore, occorre dichiarare sulla domanda:
- se il congedo viene richiesto sulla base di uno specifico contratto di riferimento o in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U.
- il numero di giornate in cui si intende godere del congedo parentale in modalità oraria perché, come visto sopra, l’indennizzo del congedo è calcolato sempre sulla base delle giornate lavorative intere.
- il periodo di tempo all’interno del quale si collocano le giornate intere di congedo parentale.
Occorre presentare una domanda per ogni mese all’interno del quale si intende fruire il congedo ad ore. Ad esempio, se si intende godere del congedo a febbraio e a marzo, occorre inviare una domanda per febbraio e una per marzo.
La domanda per il congedo parentale a ore può essere fatta:
- direttamente sul sito dell’Inps. Una volta effettuato l’accesso, basta selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”. Se si utilizza questa modalità occorre tener conto del fatto che per agevolare le domande di congedo ad ore successive alla prima è possibile utilizzare la funzione “Replica” cambiando solo le parti interessate dalla modifica. Oppure si può replicare una domanda già inoltrata con la funzione “Nuovo periodo” indicando solamente il numero di giornate intere di cui si intende fruire su base oraria all’interno di un nuovo arco di tempo.
- contattando il center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure lo 06 164 164 da rete mobile con le tariffe stabilite dal proprio gestore
- rivolgendosi ai patronati
Esempio di calcolo
Come visto, il congedo parentale può essere usufruito su base oraria ma occorrono alcune accortezze per gestirlo al meglio. E’ importante tenere presente che se nella stessa giornata lavorativa si lavora per un tot di ore e per un altro tot (sempre sulla base di quanto concesso dal contratto) ci si assenta per congedo parentale, i sabati e le domeniche ( quando per contratto non solo lavorativi ) non vengono considerati come giorni di congedo e non vengono quindi né calcolati né indennizzati, cioè pagati.
Le possibilità sono due:
- si può prendere il congedo parentale ad ore per tutto un intero periodo, supponiamo dal 1 al 24 di febbraio. In questo caso le domeniche e i sabati che ricadono in questo arco di tempo (1-2 febbraio/ 8-9 febbraio/ 15-16 febbraio/ 22-23 febbraio) non vengono calcolati come giorni di congedo e restano quindi nel monte ore di cui godere in futuro.
- si può anche decidere di alternare il congedo ad ore con quello a giornata. Facciamo un esempio: si può prendere un congedo parentale ad ore il venerdì 7 febbraio, prendere il congedo a giornata nella settimana successiva dal 10 al 14 febbraio, e un congedo ad ore il venerdì 21 febbraio: in questo caso i sabati e le domeniche compresi in questo periodo – 8-9 febbraio / 15-16 febbraio – non vengono conteggiati come congedo parentale.
Congedo, permessi e riposi
Il congedo parentale può essere richiesto contemporaneamente da entrambi i genitori che ne possono godere quindi nelle stesse ore o nella stessa giornata. Attenzione però che nella stessa giornata non è possibile godere di congedi parentali a ore per figli diversi e neppure usare il congedo ad ore nei giorni di riposo per allattamento, anche se questi sono riferiti all’altro figlio.
Se il padre prende il congedo parentale la madre può fruire di riposi per l’allattamento ma se la madre fruisce del congedo parentale il padre non può prendere per la stessa giornata il riposo per l’allattamento.
Da tenere presente, infine, che le ore di congedo parentale non sono cumulabili con permessi e riposi a meno che non si tratti di permessi per assistenza ai familiari e i permessi orari del lavoratore portatore di handicap.
Retribuzione
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una novità per quando riguarda l’indennizzo del congedo parentale. Le lavoratrici e ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, potranno usufruire di tre mesi di congedo parentale indennizzati all’80% dello stipendio se ne usufruiranno entro i sei anni del bambino. I restanti sei mesi di congedo vengono indennizzati invece al 30% dello stipendio. Oltre questo periodo il congedo può essere richiesto, fino ad arrivare a 10 o 11 mesi, ma senza che venga pagato: spetta solo un’indennità del 30% della retribuzione giornaliera se il reddito individuale del genitore che richiede il congedo parentale è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Lavoratori dipendenti
Le mamme e i papà che hanno un lavoro come dipendenti possono godere del congedo parentale, anche suddiviso a ore, solo se hanno un rapporto di lavoro in atto. Nel caso di lavoratori o lavoratrici del settore agricolo con contratti a tempo determinato serve un preciso requisito per l’accesso al congedo parentale: aver lavorato per 51 giorni, anche non consecutivi, nell’anno precedente la nascita del figlio, anche se ne godranno poi nell’anno successivo.
Per gli anni successivi fino al compimento del 12esimo anno del bambino, la richiesta per il congedo può essere fatta a condizione che il lavoratore sia stato impegnato per 51 giorni nell’anno precedente.
Dipendenti pubblici
Anche i dipendenti pubblici, tra i quali si annovera la grande fetta di docenti della scuola pubblica di ogni ordine e grado, possono godere del congedo sia in modalità mensile, giornaliera oppure oraria. Hanno diritto però a un indennizzo superiore: per i bambini nati dall’anno 2025, il primo mese di congedo sarà retribuito al 100% della retribuzione, e gli ulteriori due mesi saranno retribuiti all’80% della retribuzione. I restanti sei vengono conteggiati infine al 30% dello stipendio mensile fino al 12 anno del figlio.
Come alternare ferie e congedo parentale
La questione riguarda chi usufruisce del congedo a giornata. In questo caso, a differenza di quanto visto sopra per il congedo ad ore, occorre fare attenzione che se il sabato e la domenica, anche quando non si lavora per contratto, rientrano all’interno di un periodo di congedo parentale vengono conteggiati come giorni di congedo usufruiti. Per evitarlo è necessario che si riprenda a lavorare: occorre quindi alternare con attenzione congedo e ferie.
Facciamo due esempi:
- se si prendono come giorni di congedo il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì, come ferie il venerdì e si torna a riprendere come congedo il lunedì succede che il sabato e la domenica vengono conteggiati come giorni di congedo dal momento che il giorno preso come ferie, in questo caso il venerdì, esclude la ripresa lavorativa e quindi non interrompe il congedo parentale.
- per evitare che sabato e domenica vengano calcolati come giorni di concedo occorre prendere come congedo i giorni dal lunedì al giovedì e come ferie il venerdì e il lunedì mentre il martedì può essere ripreso come congedo.
È possibile unire il congedo parentale alle ferie?
Fino al 2022 il congedo parentale non dava alcun diritto a maturare ferie. Da quella data in avanti è stato stabilito invece che si possano maturare ferie se il contratto di riferimento lo prevede; resta il fatto, comunque, che la maggior parte dei contratti collettivi non prevede la possibilità di maturare giorni di ferie durante il congedo parentale: in ogni caso è basilare verificare la procedura sul proprio contratto di lavoro.
Ma come si possono combinare le ferie con il congedo parentale? Per prima cosa occorre subito specificare che non esiste una regola valida per tutti. La madre o il padre che lavorano possono quindi utilizzare i giorni di ferie maturati durante l’anno come meglio desiderano, sia prima che subito dopo il congedo parentale. Questo tenendo conto che mentre il congedo parentale viene retribuito al 30% (dopo i primi tre mesi) i giorni di ferie sono retribuiti al 100%.
Un esempio può essere utile per capire meglio. Gloria ha a disposizione 12 giorni di ferie all’anno dal momento che in base al suo contratto matura un giorno di ferie al mese. Se a marzo, aprile e maggio usufruisce del congedo parentale, alla fine di maggio Gloria avrà a disposizione soltanto due giorni di ferie accumulati a gennaio e febbraio: potrà quindi utilizzare i due giorni al termine del congedo.
Un’ultima avvertenza. Se durante il periodo di fruizione del congedo parentale il bambino si ammala, il genitore può inoltrare l’apposita domanda in modo che l’assenza dal lavoro non sia più per congedo parentale ma per malattia del bambino così che i giorni di congedo non si “accorcino”.
In breve
Il congedo parentale, il periodo di astensione volontaria dal lavoro dopo la nascita di un figlio, può essere fruito in modalità diverse da entrambi i genitori: in mesi, a giornate ma anche ad ore così da venire incontro al meglio alle esigenze di gestione di neonati e bambini. Questo perché il congedo parentale per i lavoratori dipendenti e per quelli iscritti alla gestione autonoma può essere fruito entro i 12 anni del figlio mentre i lavoratori autonomi godono di soli tre mesi di congedo da usufruire nel primo anno di vita del bambino.