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Il congedo di maternità è una misura di astensione obbligatoria istituita nel lontano 1971 a tutela delle donne lavoratrici in attesa di un figlio. Prevede infatti che queste si astengano dal lavoro per un periodo complessivo di cinque mesi, in genere nei due mesi prima del parto e nei tre successivi. I cinque mesi di astensione dal lavoro valgono anche per le madri che adottano o prendono in affidamento un bambino. In questo periodo la donna riceve, direttamente dal datore di lavoro o tramite bonifico dall’INPS, un’indennità pari all’80% dello stipendio medio. Nel corso degli anni la normativa ha subito una serie di importanti adeguamenti nell’ottica di una maggior tutela delle madri lavoratrici. Vediamo allora insieme come funziona la maternità obbligatoria, a chi spetta e le ultime novità.
Maternità obbligatoria: come funziona e a cosa serve
Il congedo di maternità rientra nelle misure che lo Stato italiano mette in atto per tutelare le madri lavoratrici. Serve infatti per permettere alle donne di astenersi dal lavoro nell’ultima fase della gravidanza e nei primi mesi dopo la nascita ricevendo un’indennità pari all’80% dello stipendio medio. Nata con la legge n° 1204 del 1971 e relativo DPR n°26/76 e disciplinato oggi dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151 Testo Unico sulla maternità e paternità, la maternità obbligatoria ha visto nel corso degli anni una serie di interventi correttivi che ne hanno permesso una sempre migliore attuazione. Questo a testimonianza di quanto la misura sia di fondamentale importanza nell’ottica di coniugare la tutela della salute, della madre e del nascituro, con il diritto al lavoro. Le circolari emanate di volta in volta dall’Inps rappresentano infatti un modo per ricordare alle donne i diritti di cui possono godere nel momento in cui decidono di avere un figlio. Va infatti tenuto sempre presente che il congedo di maternità obbligatorio non fa parte dei fringe benefit come il bonus dipendenti con figli a carico che un datore di lavoro può concedere o meno. La maternità obbligatoria è un diritto inalienabile per le donne che lavorano e di riflesso un obbligo tassativo per i datori di lavoro. In che cosa consiste quindi? Nel diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di cinque mesi a cavallo tra la fine della gravidanza e il post-partum. Il congedo per maternità vale anche per le donne che adottano o prendono in affido un bambino. La durata del congedo è legata esclusivamente al parto: nel caso di un parto gemellare o plurigemellare resta sempre di cinque mesi.
Durante il periodo di congedo di maternità obbligatorio la madre percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale. La cifra viene calcolata in genere sull’ultima busta paga prima del congedo. L’indennità di maternità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Viene pagata invece direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito diretto sul conto corrente bancario o postale alle lavoratrici stagionali, alle operaie agricole, alle lavoratrici occasionali del settore dello spettacolo, alle addette ai servizi domestici e familiari e alle disoccupate. Vedremo infatti in seguito a chi spetta il congedo di maternità obbligatoria.
Maternità obbligatoria: quanto dura?
La maternità obbligatoria, pur non essendo negoziabile, può prevedere comunque una suddivisione diversa dei due periodi di astensione dal lavoro:
- congedo di maternità ordinario: prevede che le donne non lavorino i due mesi prima della nascita e i tre successivi
- congedo di maternità flessibile: inizia un mese prima della data presunta del parto e continua i quattro mesi successivi. Deve essere autorizzato da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico competente in prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
- Opzione di fruizione dopo il parto: il congedo viene fruito interamente dopo il parto. E’ possibile scegliere questa soluzione solo se lo specialista e il medico del lavoro attestano che tale opzione non arrechi nessun danno alla salute della donna e del nascituro.
- Congedo di maternità anticipato, nel caso di una gravidanza a rischio il medico può raccomandare un congedo di maternità anticipato
- Nel caso l’ispettorato territoriale del lavoro ritenga il lavoro svolto dalla futura madre incompatibile con la gravidanza, il congedo può durare per l’intero periodo dell’attesa.
- Congedo prolungato: il congedo di maternità obbligatorio può essere prolungato di altri quattro mesi ma solo se la lavoratrice svolge un lavoro cosiddetto “a rischio” che potrebbe mettere in pericolo la salute della mamma e del neonato e solo se nel suo ambito lavorativo la donna non abbia la possibilità di ricoprire un ruolo alternativo non pericoloso
Se il neonato è ricoverato, la madre può sospendere il congedo di maternità purchè il medico accerti l’idoneità alla ripresa del lavoro e godere del periodo il congedo residuo dopo le dimissioni del piccolo.
Nel caso di adozione o di affidamento preadottivo il congedo di maternità obbligatoria spetta per cinque mesi dopo l’entrata in famiglia del minore. Per le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali può essere fruito anche prima dell’entrata del minore in Italia e volendo in maniera frazionata purchè non si superino i cinque mesi totali. Questa misura di astensione si riduce a tre mesi nel caso di affidamento non preadottivo da fruire, anche in modo frazionato, entro i cinque mesi dall’arrivo in famiglia del minore.
Maternità obbligatoria: a chi spetta?
Il congedo di maternità spetta a tutte le donne che lavorano, sia pur con alcune precisazioni in base alle diverse categorie. Ne possono godere:
- lavoratrici dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti, con un rapporto di lavoro in atto al momento del congedo;
- lavoratrici del settore agricolo con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato purchè nell’anno di inizio del congedo risultino iscritte negli elenchi dei lavoratori per almeno 51 giorni;
- lavoratrici del settore domestico e dell’assistenza familiare. Per godere della misura sono necessarie 26 settimane contributive nell’anno precedente l’inizio del congedo oppure 52 settimane contributive negli ultimi due anni;
- lavoratrici a domicilio
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche
- lavoratrici disoccupate a patto che il congedo di maternità inizi al massimo 60 giorni dopo l’ultima giornata lavorativa. Se la madre ha diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni.
Novità 2023 per il congedo di maternità
Non esistono sostanziali novità nel 2023 per quanto riguarda il congedo di maternità. Le circolari emesse periodicamente dall’Inps sono comunque importanti per riportare il focus su questa misura. Le future mamme devono soprattutto tenere ben presenti le scadenze da rispettare. La domanda per la maternità obbligatoria va infatti inoltrata sul sito dell’INPS prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto.
Maternità obblogatoria: come fare domanda all’INPS
Vediamo insieme i tre passaggi chiave da rispettare per richiedere il congedo di maternità:
- prima dell’inizio del congedo di maternità la lavoratrice deve far pervenire all’INPS tramite il suo ginecologo/a, attraverso invio telematico, il certificato che attesti lo stato di gravidanza. Una copia del certificato che riporti la data presunta del parto va consegnata al datore di lavoro.
- Due mesi prima della presunta data del parto le future mamme devono fare domanda per il congedo di maternità tramite il servizio dedicato online presente sul sito dell’INPS accessibile tramite SPID, CIE, CNS. E’ possibile anche fare domanda contattando il call center dell’INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164164 da rete mobile. Possono procedere all’invio telematico della domanda anche gli enti di patronato. Copia della ricevuta della domanda presentata va consegnata al datore di lavoro. Le lavoratrici che scelgono opzioni di congedo diverse da quello ordinario devono consegnare, esclusivamente al datore di lavoro e non più anche all’INPS, i certificati medici richiesti.
- Entro 30 giorni dal parto la mamma deve comunicare all’INPS e al datore di lavoro la data di nascita e le generalità del figlio. Entro questo termine, infatti, occorre rientrare nella sezione dell’INPS dedicata alla domanda di maternità e indicare la data del parto così da permettere il calcolo esatto del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. La ricevuta di questa modifica va consegnata al datore di lavoro.
Maternità facoltativa: cosa è e come funziona
Il congedo di maternità obbligatoria non va confuso con il congedo parentale o maternità facoltativa. Mentre il primo infatti è obbligatorio, il secondo è su base volontaria e quindi facoltativo. Il congedo parentale prevede che entrambi i genitori possano godere di un periodo di astensione dal lavoro per un massimo di dieci mesi, di cui nove coperti da indennità, per farsi carico dei bisogni del figlio. I dieci mesi possono essere goduti entro il loro dodicesimo anno di età. Al congedo di maternità obbligatoria madri e padri possono quindi aggiungere questo congedo facoltativo che prevede un indennizzo pari al 30% dello stipendio medio per 8 mesi e all’80% per un mese.
Fonti / Bibliografia
- Portale Inps - INPS-Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendentiSito ufficiale di INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)