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Il congedo parentale è il diritto di astensione dal lavoro che spetta sia alla madre che al padre di un bambino appena nato. Questo periodo di astensione facoltativa è da ripartire tra entrambi ed ha la durata di 10 mesi, periodo in cui i genitori si prenderanno cura del neonato in toto. Quando arriva un nuovo bambino in famiglia quindi, oltre al congedo di maternità e a quello di paternità, i genitori hanno diritto a usufruire anche del congedo parentale facoltativo. Una misura che per il 2024 cambia sul fronte della retribuzione. Vediamo quindi insieme quali sono le novità del congedo parentale 2024 e cosa comportano a livello economico per le famiglie.
Congedo parentale: cos’è e come funziona
Il congedo parentale INPS, conosciuto anche come “maternità facoltativa”, è un diritto previsto dall’art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Prevede la possibilità per i genitori lavoratori di prendere un periodo retribuito di astensione facoltativa dal proprio lavoro per un massimo di 10 mesi complessivi allo scopo di prendersi cura del figlio e soddisfare i suoi bisogni. Si tratta di un ammortizzatore che si somma a quello della maternità obbligatoria, che invece dura cinque mesi e ha lo scopo di garantire i diritti della donna e del bambino a ricevere un’adeguata assistenza. Non va confuso nemmeno con il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente privato, aumentato a cinque giorni. Oltre a questi congedi, in sostegno delle famiglie è previsto anche l’assegno unico.
A chi spetta il congedo parentale e quanto dura?
Il congedo parentale spetta a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori dipendenti e può essere usufruito entro i primi 12 anni del bambino. La mamma può fare richiesta di congedo facoltativo dopo il periodo di congedo per maternità obbligatoria, mentre il papà anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e quindi subito dopo il parto e anche se la mamma non lavora. Questo ammortizzatore spetta anche in caso di adozione o di affidamento, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dal suo ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Il congedo parentale spetta anche:
- ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata: in questo caso, ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, entro i 12 anni di vita del bambino. I genitori, inoltre, hanno diritto a ulteriori tre mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi. Il congedo parentale spetta solo se non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se non si è pensionati;
- ai genitori lavoratori autonomi che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo e che effettivamente si astengano dall’attività lavorativa. La maternità facoltativa spetta per un massimo di tre mesi entro il 1° anno di vita del bambino.
Congedo parentale facoltativo
Il congedo parentale facoltativo può essere richiesto complessivamente fra i due genitori per un periodo massimo di 10 mesi, che diventano 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. Vediamo nel dettaglio chi può usufruirne:
- la mamma lavoratrice dipendente per un periodo di massimo sei mesi di astensione dal lavoro;
- il papà lavoratore dipendente fino a un massimo di sette mesi di sospensione, ma solo in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi, altrimenti anche a lui spettano sei mesi;
- il genitore solo ha 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale;
- il papà con lavoro dipendente in contemporanea all’astensione obbligatoria della madre o se anche non lavora.
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente: l’importante è non superare i 10 o 11 mesi complessivi. Quindi, per esempio mamma e papà possono richiedere rispettivamente cinque e sei mesi oppure anche un periodo inferiore e, quindi, la mamma sei mesi e il papà due.
La maternità facoltativa può essere goduta in maniera continuativa o frazionata. Addirittura, i periodi di assenza possono essere giornalieri o orari: in questo caso si può chiedere il congedo per metà dell’orario medio giornaliero.
Nel momento in cui dovesse terminare il rapporto di lavoro, il diritto al congedo parentale viene meno. Chi ha figli adottivi o in affidamento ha gli stessi diritti dei genitori naturali: entro i primi 12 anni dell’arrivo del minore in famiglia e non oltre il compimento dei 18 anni, si può usufruire del congedo parentale, indipendentemente dall’età del bambino nel momento in cui è stato affidato o adottato alla famiglia stessa. Il diritto al congedo parentale viene usufruito dalle famiglie anche in caso di parto, adozione o affidamento plurimi.
Il congedo parentale può anche essere usufruito su fascia oraria: la legge n.228 del 24 dicembre 2012 rimanda al contratto collettivo di settore la facoltà di fruire di questa modalità, i singoli criteri di calcolo e il monte ore giornaliero.
In caso di assenza di una regolamentazione collettiva o aziendale, il genitore può scegliere se fruire del congedo parentale su base oraria o giornaliera ma senza superare la metà dell’orario giornaliero del periodo di paga.
Congedo parentale 2024 Inps: novità e indennizzo all’80%
Il congedo parentale rientra tra le misure a sostegno della maternità e della paternità messe in atto dal Governo. Secondo l’ultimo dato disponibile nel 2022 è stato utilizzato da 348.864 lavoratori di cui il 78% donne con 54 giorni in media di astensione dal lavoro per le madri e 23 per i padri. Nel 2024 sono state introdotte alcune novità in tema di congedo parentale. La principale riguarda la retribuzione. Il congedo parentale, infatti, è da sempre retribuito. L’indennità di congedo parentale è da sempre pari al 30% della retribuzione; nel 2023 la percentuale è salita all’80% ma per un solo mese di indennizzo, fruibile entro il sesto anno di vita del bambino. Con la Legge di Bilancio 2024 l’importo di indennità del congedo parentale 2024 sale ulteriormente. Il Governo ha stabilito infatti un aumento dell’indennità all’80% per due mesi e dal 2025 in poi un aumento all’80% per un mese e al 60% per un altro mese.
Quanti mesi all’80%? Entro quale anno di vita del bambino?
In sostanza il congedo parentale 2024 prevede che sui nove mesi complessivi indennizzabili, l’indennità salga all’80% per due mesi che si possono usufruire entro i sei anni del figlio. Per i restanti mesi l’indennità rimane pari al 30% della retribuzione e può essere sfruttata entro i 12 anni del figlio. I mesi indennizzati all’80% della retribuzione sono solo due per entrambi i genitori e possono essere usufruiti ripartendoli tra loro oppure da un solo genitore. Il fatto di usufruire dell’indennizzo in maniera suddivisa, un mese all’80% a testa, non preclude la possibilità per i genitori di fruirne nei medesimi giorni come consentito dal congedo parentale. Per i periodi di congedo successivi ai 9 mesi indennizzati (cioè il 10° e l’11° mese), l’indennità, pari al 30% della retribuzione, spetta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. In tutti gli altri casi oltre i nove mesi, il congedo parentale non viene più indennizzato: si può richiedere ma senza che ci sia una retribuzione.
Congedo parentale 2024 dipendenti pubblici: le limitazioni
Occorre però fare molta attenzione. La novità del congedo parentale 2024 con un’indennità all’80% per due mesi spetta solo ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che abbiano terminato il periodo di congedo obbligatorio (di maternità o in alternativa di paternità) dopo il 31 dicembre 2023. Sono escluse dalla misura tutti gli altri lavoratori (autonomi, iscritti alla gestione separata Inps e così via). Ne consegue quindi che se un genitore è dipendente e l’altro no, i due mesi di congedo parentale 2024 all’80% della retribuzione spettano solo al genitore lavoratore dipendente.
Congedo parentale 2024: come richiederlo
Per chiedere il congedo parentale lavoratrice e lavoratori devono avere un rapporto di lavoro in corso. La domanda di congedo parentale 2024 va presentata infatti al datore di lavoro con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, che diventano due in caso di fruizione su base oraria. La domanda va presentata anche all’Inps, o in via telematica o tramite il contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 da rete mobile o tramite gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto. La domanda va inoltrata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto: nel caso venga presentata dopo, verranno indennizzati solo i giorni successivi alla presentazione dell’istanza. Nel caso di lavoratori dipendenti, è il datore di lavoro che anticipa l’indennità che viene invece corrisposta direttamente dell’Inps nel caso di operai agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato. I lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata devono inoltrare la domanda prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Al momento della domanda non è necessario indicare quale percentuale di indennità sia da applicare al periodo richiesto: i primi due mesi successivi alla conclusione del congedo di maternità/paternità, infatti, saranno indennizzati automaticamente all’80%. Al raggiungimento del limite di coppia di 2 mesi, i successivi periodi saranno indennizzati al 30% fino al raggiungimento del limite di coppia di 9 mesi (inclusi i primi all’80%).
Fonti / Bibliografia
- Dipartimento per le politiche della famiglia - Cos'è il congedo parentaleSito del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri: scopri le politiche e i servizi del Governo per la famiglia
- Portale Inps - INPS-Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendentiSito ufficiale di INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)