La legge sull’affidamento condiviso è in vigore nel nostro Paese soltanto da pochi anni (dopo un percorso legislativo travagliato durato oltre un decennio), ma ha cambiato radicalmente la cultura dell’affido dei figli in caso di separazione dei genitori (non fa differenza se sposati o meno).
Fino al 2006 era previsto, come regola, l’affido esclusivo (nella stragrande maggioranza dei casi a favore della madre), che limitava l’esercizio della potestà genitoriale dell’altro genitore, mentre costituiva un’eccezione l’affidamento congiunto, applicato solo se richiesto espressamente da entrambi i genitori in base alla normativa sul divorzio del 1970. Una consuetudine, quella dell’affido esclusivo alla madre, certamente anche favorita dal fatto che le donne, soprattutto se casalinghe, avevano più tempo a disposizione per dedicarsi alla cura dei figli, ma che ha penalizzato enormemente la figura del padre, relegato a genitore del tempo libero (e non del quotidiano). Per troppi papà, infatti, separarsi dalla compagna è significato anche separarsi dolorosamente dai propri figli.
Uguali diritti e doveri
Oggi, non solo sempre più donne lavorano fuori casa, ma si è affermata finalmente una nuova cultura che al ruolo predominante della madre sostituisce il concetto di bi-genitorialità. In poche parole, con la legge sull’affidamento condiviso, nata sulla scorta dell’esempio di molti Paesi europei, non ci sono più genitori di serie A e genitori di serie B. Sia le mamme sia i papà hanno il diritto/dovere di vivere, anche se in modo alternato, con i propri figli, e di partecipare attivamente alla loro cura ed educazione. Così come ogni figlio ha il diritto di avere un rapporto equilibrato, sereno e continuativo con entrambi i genitori, anche se separati.
L’affidamento condiviso può essere congiunto (qualora ci sia una piena cooperazione tra i genitori) oppure disgiunto (quando non è scontato l’accordo totale tra il padre e la madre, ma c’è da parte di entrambi la disponibilità ad assumersi la responsabilità dei figli nel rispetto delle reciproche competenze e possibilità). Oggi non sono considerati validi per negare l’affidamento condiviso fattori quali: la tenera età del minore, la lontananza fisica dei genitori, un rapporto conflittuale tra madre e padre.
Non viene esclusa, tuttavia, l’eccezione dell’affido a un solo genitore quando il comportamento dell’altro nei confronti del figlio sia contrario all’interesse del minore stesso. Solo in questo caso potrà essere limitata la frequentazione, ma non la potestà di quel genitore.