Argomenti trattati
1. Si inizia con il Tribunale dei minori
Il primo passo da fare per l’adozione di un bambino, italiano o straniero, è rivolgersi al Tribunale dei minori che fa capo al proprio distretto di zona. A questo va presentata la dichiarazione di disponibilità per l’adozione. Si tratta di una domanda da compilare che va consegnata accompagnata da una serie di documenti.
2. Si presenta la domanda
Anche se ogni Tribunale definisce modalità proprie, in genere per l’adozione occorre presentare certificato di nascita dei futuri genitori, stato di famiglia, certificato di buona salute di entrambi i genitori, certificato del casellario giudiziario e dichiarazione del consenso dei nonni.
3. Si incontrano i servizi sociali
Il giudice minorile invia la documentazione della coppia ai servizi territoriali, che devono accertare la presenza dei requisiti della coppia necessari per adottare, valutarne la potenzialità genitoriali e raccogliere informazioni sulla situazione famigliare, personale e sociale dei coniugi.
4. Si ottiene l’idoneità
È di nuovo il Tribunale di Minori che, dopo aver ricevuto la relazione dei servizi territoriali decide il da farsi. Il giudice ha tempo 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi sociali per decretare, nel caso di adozione internazionale, l’idoneità della coppia all’adozione, rifiutarla o chiedere ulteriori accertamenti.
5. Si aspetta l’affidamento di un italiano
Per l’adozione nazionale, il Tribunale dei minori sceglie, tra tutte le coppie che hanno presentato domanda e hanno ottenuto un parere positivo dai servizi sociali, quella più adatta al bambino adottabile, in base alle caratteristiche specifiche di quel bimbo. La coppia dovrà dare il consenso all’adozione del bambino, che incontrerà prima nel suo ambiente (istituto o casa famiglia) e poi accoglierà in casa propria.
6. Si sceglie l’ente autorizzato
I genitori che vogliono adottare un bimbo straniero, devono scegliere uno degli enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la Commissione per le adozioni internazionali (Cai). La scelta dell’ente determina anche la provenienza del bambino che si intende adottare: ogni ente infatti opera in alcune zone del mondo e non in altre. Sarà poi l’ente stesso a occuparsi di tutte le procedure necessarie, facendo una mediazione tra la famiglia, il Tribunale e l’autorità estera. È perciò una figura fondamentale, la cui scelta deve essere molto accurata. L’elenco degli enti si trova sul sito della Cai: www.commissioneadozioni.it.
7. Si incontra il bambino all’estero
Una volta che le autorità competenti estere hanno indicato all’ente un bambino adottabile, l’ente convoca la coppia e, con suo assenso, organizza l’incontro tra i coniugi e il bambino. I tempi per arrivare a questa fase non sono prevedibili ed è il momento più delicato dell’intero percorso. In questa fase l’ente si fa carico di tutti gli aspetti tecnici (abbinamento bambino-coppia, trasferimento all’estero dei genitori, incontro con il bambino) e anche procedurali per portare a termine l’adozione.
8. Si rientra in Italia
L’ingresso in Italia per il bambino accompagnato dai nuovi genitori viene autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali dopo aver ricevuto dall’ente la documentazione sull’incontro e il consenso dei coniugi e delle autorità estere.