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La legge 40 del 19 febbraio 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” fissa le regole della procreazione medicalmente assistita (Pma) o meglio conosciuta come fecondazione assistita (le tecniche di fecondazione assistita).
Per tecniche di fecondazione assistita s’intendono tutte quelle procedure che comportano il trattamento di ovociti, spermatozoi o embrioni allo scopo di rendere possibile una gravidanza. Ecco, nel dettaglio, che cosa stabilisce la legge 40.
Vieta le sperimentazioni
Ogni sperimantazione su embrioni umani è vietata; è consentita la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione solo a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
Vieta la produzione e la selezione di embrioni
La legge 40 vieta inoltre la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione, e ogni forma di selezione a scopo eugenetico (cioè per migliorare la razza umana attraverso la manipolazione dei geni o attraverso l’incrocio selettivo delle razze migliori) degli embrioni (il frutto del concepimento fino all’ottava settimana di gestazione, dopo si chiama feto) e dei gameti (le cellule riproduttive).
Gli embrioni da impiantare
Quindi, la legge prevede che si possano impiantare contemporaneamente nell’utero della donna non più di tre embrioni per volta e che, in un anno, non si possano fare più di tre cicli. Tuttavia, una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che il numero degli embrioni impiantabili contemporaneamente nell’utero possa essere elevato a discrezione dello specialista. Poiché, però, le donne meno giovani hanno meno probabilità di produrre tre embrioni di buona qualità, e quindi possibilità ridotte di restare incinte, la legge 40 ammette l’eventualità di congelare gameti e/o embrioni, qualora siano ovviamente sani, in modo che possano essere utilizzati in un ciclo successivo.
Esclude la fecondazione eterologa
Resta esclusa la possibilità di ricorrere a spermatozoi o ovuli di un donatore esterno alla coppia, nel caso uno dei due partner sia sterile.