Seggiolini antiabbandono obbligatori, tutte le informazioni

Patrizia Masini A cura di Patrizia Masini Pubblicato il 07/11/2019 Aggiornato il 01/07/2024

L'obbligo di installare in macchina seggiolini antiabbandono fino ai 4 anni inizia da oggi. Ora è corsa all'acquisto dei dispositivi, ma occorre fare molta attenzione alla scelta. Esigere sempre la dichiarazione di conformità

Seggiolini antiabbandono obbligatori, tutte le informazioni

È un vero e proprio colpo di scena: l’obbligo di montare in macchina i dispositivi di allarme per i seggiolini, i cosiddetti sistemi “antiabbandono”, doveva scattare il 6 marzo, invece è attivo da oggi, 7 novembre. Ad affermarlo è il ministero dei Trasporti, specificando che il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l’entrata in vigore 15 giorni dopo, proprio il 7 novembre del 2019.

Sorpresa per tutti

Nella circolare del ministero dell’Interno emanata ieri si dice che «le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni». Una novità che coglie di sorpresa non solo le famiglie ma anche i produttori stessi, che contavano di avere più tempo per adeguarsi alle nuove caratteristiche tecniche divenute obbligatorie con il Dm Infrastrutture del 2 ottobre 2019 (pubblicato il 23 ottobre).

Le sanzioni previste

Trasportare un bambino di età inferiore a quattro anni su un seggiolino non munito di sistema antiabbandono (integrato nel seggiolino o separato) può comportare secondo il nuovo articolo 172 del Codice della strada:

  • da 81 euro di multa (che può scendere a 56 euro se pagata entro 5 giorni) a 326 euro;
  • la decurtazione di cinque punti patente;
  • la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.

Come deve essere

È direttamente nel regolamento di attuazione dell’obbligo che sono elencate tutte le caratteristiche che i dispositivi anti-abbandono (interni al seggiolino o esterni da collegare) devono avere per essere considerati conformi.

Per avere un’idea di massima devono «essere in grado di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente», «dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione» ed «essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo».

Sempre la dichiarazione di conformità

È bene acquistare al più presto un dispositivo antiabbandono per il seggiolino ma non bisogna farsi prendere dalla fretta e scegliere così il prodotto sbagliato. Per non fare acquisti inutili (nel senso che poi se ne dovrà acquistare un altro a norma e conforme) è bene esigere sempre la dichiarazione di conformità.

Questa va chiesta direttamente al venditore, che dovrà fare una sorta di autocertificazione, di cui l’allegato B del Dm da uno schema di massima. Se il venditore si rifiuta, meglio acquistare un altro dispositivo.

Un fondo in aiuto delle famiglie

Dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  arrivano però buone notizie per le famiglie: per ridurre la spesa per l’acquisto di seggiolini anti-abbandono o di dispositivi è stato istituito un fondo apposito nel Decreto Fiscale.

Il contributo economico sarà di 30 euro per ogni sistema anti-abbandono acquistato. Anche qui manca ancora il decreto per stabilire le modalità per ottenere il contributo che dovrebbe arrivare a breve.

 
 
 

In breve

Se in questi primi giorni si può sperare di non dover subire multe da parte delle forze dell’ordine contando sulla loro comprensione, i problemi ci saranno in caso di incidente: se il seggiolino non è conforme con la nuova norma, le compagnie assicurative potrebbero rivalersi sul conducente giudicato inadempiente.

 

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

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